La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“La giurisprudenza, sia del Consiglio nazionale forense, sia della Corte di Cassazione, è ferma nel ritenere che la situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, prevista dall’art. 3, comma 1, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per il caso di “esercizio del commercio in nome altrui” ricorre nei confronti del professionista che ricopra la carica di presidente del consiglio di amministrazione ove risulti che tale carica, in forza dell’atto costitutivo o di delega del consiglio, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza.
Non ricorre, per contro, una situazione di incompatibilità quando il professionista, pur ricoprendo la carica di presidente del c.d.a., sia privo – per statuto sociale o per successiva deliberazione – dei poteri di gestione dell’attività commerciale, esercitati da un amministratore delegato (ex plurimis v. C.N.F., sent. 20 settembre 2000, n. 90; sent. 12 novembre 1996; Cass., sez. un., 5 gennaio 2007, n. 37).
Ne deriva che, in linea generale e salvo particolarità di specifici casi (che spetta al C.O.A. di verificare di volta in volta), l’incarico di semplice consigliere di amministrazione di una società commerciale (nel caso di specie, di una s.r.l.) non determina una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, come, del resto, altre volte questa Commissione ha avuto modo di chiarire. In proposito vedasi il parere n. 35/1995, relativo al caso del semplice consigliere di amministrazione di una banca; sulla stessa linea anche i successivi pareri 25 giugno 2003, n. 130 e 25 maggio 2000, n. 25.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 23 luglio 2009, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 23 Luglio 2009- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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