La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“La Commissione ritiene di valutare l’ipotesi sottoposta secondo i criteri già costantemente utilizzati nel passato, ossia verificando se le attività professionali determinino in concreto una condizione di incompatibilità suscettibile di rientrare tra i divieti posti dall’art. 3 l.p.f., tenendo conto delle attività tipiche e del regime giuridico che interessa altri albi od elenchi (v., ad es, i recenti pareri 20 febbraio 2008, n. 10 e 12 dicembre 2007, n. 57).
Nel caso di specie si dovrà avere riguardo alla disciplina prevista dal d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 (così come modificato dal DL 28 dicembre 2001, n. 478), che fornisce lo statuto dell’attività di autotrasportatore su strada di merci e di viaggiatori per conto di terzi.
L’art. 1 fornisce una definizione dell’attività in parola quale «impresa che esegue trasferimento di cose verso corrispettivo», sicché la normativa utilizza il termine “professione” in senso lato e non più con l’intento di definire un’attività individuale a carattere intellettuale ed indipendente, come invece avviene nel campo delle “libere professioni”.
Si deve pertanto concludere, in omaggio all’espressa dizione di legge, che l’attività di autotrasportatore per conto terzi costituisce una forma di impresa, ossia rappresenta “esercizio del commercio” incompatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi dell’art. 3 l.p.f.
Il quesito menziona, peraltro, non tanto il documentato esercizio dell’attività economica bensì il “conseguimento” dell’abilitazione professionale, ossia l’iscrizione nell’elenco dei possessori del requisito di idoneità professionale conseguente al superamento dell’esame di idoneità di cui all’art. 8 del d.lgs. 395/2000. Al proposito va rilevato che detta iscrizione è, concorrendo gli altri presupposti di legge, già di per sé abilitante all’esercizio dell’attività di autotrasportatore e che pertanto non vi è alcuna separazione tra esame di abilitazione ed iscrizione (come è invece nel contesto delle libere professioni, ove numerosi sono i casi di soggetti valutati idonei ma mai iscritti negli albi e come tali non sottoposti ad alcun regime di incompatibilità). Ciò importa che la permanenza nell’albo degli abilitati può considerarsi già elemento costitutivo dell’attività commerciale.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 23 luglio 2009, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 23 Luglio 2009- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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