La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Il d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382 non sembra prescrivere una modalità di espressione del voto vincolante e comunque tollera di essere adeguato all’evoluzione anche tecnologica, a condizione che tutti i principi e le disposizioni sostanziali vigenti per l’elezione del Consiglio dell’Ordine siano pienamente rispettati, a partire – naturalmente – dal libero elettorato passivo.
Con dette cautele, la Commissione ritiene che il sistema di voto elettronico possa essere introdotto – anche affiancato alla modalità tradizionale – per le elezioni afferenti al rinnovo del Consiglio dell’Ordine, purché si rispettino, rigorosamente la segretezza del voto espresso dall’iscritto-elettore e l’identità della scheda usata per il voto manuale rispetto a quella usata per il voto elettronico, nonché tutte le disposizioni di legge .
La responsabilità circa la regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto è posta in capo al Consiglio dell’Ordine, anche nell’eventualità in cui questo si avvalga di ditta esterna per il necessario software e/o la fornitura del relativo hardware per mezzo del quale gli iscritti possono esprimere «elettronicamente» il diritto di voto”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 23 luglio 2009, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 23 Luglio 2009- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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