Il quesito (del COA di Piacenza) verte sulla necessità di una autonoma pronuncia disciplinare rispetto ad un avvocato condannato penalmente ed al quale sia stata inflitta, quale pena accessoria, l’interdizione dall’esercizio professionale per tre anni e che sia stato pertanto già cancellato in esecuzione della pronuncia. Inoltre si chiede se tale cancellazione de iure comporti l’assorbimento dell’eventuale successiva sanzione disciplinare della cancellazione.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Secondo parte della dottrina la cancellazione di diritto dovrebbe essere deliberata comunque all’esito di un procedimento a carattere disciplinare.
La sentenza della Cassazione richiamata nella richiesta (sent. 308/2005) configura invece detta cancellazione come un provvedimento amministrativo di esecuzione della sentenza penale, con la conseguenza che gli effetti interdettivi della pronuncia giudiziaria cesserebbero allo scadere del periodo di tre anni.
Quindi, secondo tale orientamento, l’avvocato potrebbe essere, a domanda, reiscritto, e – a seguito del reingresso del soggetto tra i professionisti soggetti alla potestà disciplinare dell’Ordine – il procedimento disciplinare dovrebbe essere completato, con l’irrogazione della sanzione ritenuta congrua. Diversamente non è, infatti, possibile esercitare l’azione disciplinare nei confronti di un soggetto non iscritto all’albo (nella specie cancellato, non solo sospeso).
L’eventuale seconda azione, di carattere disciplinare, rappresenterebbe tuttavia una ripetizione: basterebbe allo scopo mantenere ferma la cancellazione e rigettare l’eventuale domanda di reiscrizione sul presupposto della mancanza della condotta specchiatissima e illibata.
In caso contrario, qualora cioè si seguisse la strada della reiscrizione e poi si completasse il procedimento disciplinare, la sanzione sarebbe senz’altro nuova e non certo assorbita dalla precedente.
Quindi la risposta al primo quesito dev’essere di segno negativo, sulla scorta del principio per cui non si può procedere disciplinarmente nei confronti di un soggetto cancellato.
Sul secondo quesito si deve – del pari – negativamente opinare, perché la sanzione (quale che sia) non si configurerebbe più come cancellazione di diritto, ma come sanzione derivante dall’esame complessivo del comportamento dell’iscritto da parte dell’Ordine.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 25 giugno 2009, n. 18

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 25 Giugno 2009
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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