Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di lealtà e correttezza – Utilizzo di documento (certificato imposte) ricevuto dal cliente contro lo stesso per ottenere il pagamento dell’onorario dovuto – Non sussiste illecito deontologico.

Non è censurabile il comportamento del professionista forense che, nell’instaurazione di un giudizio contro il proprio cliente per ottenere il pagamento di quanto dovutogli per l’attività prestata, utilizzi una copia della denuncia dei redditi consegnatagli dallo stesso per la sua difesa nel procedimento di separazione dalla moglie. La copia della denuncia dei redditi è infatti un documento suscettibile di pubblicità e di conoscenza da parte di terzi, stante la pubblicità dei ruoli dei contribuenti per cui la posizione di ogni cittadino ai fini fiscali non è sicuramente coperta da riservatezza. Il documento, poi, era finalizzato esclusivamente a fornire al giudicante gli elementi di prova per l’accoglimento delle istanze formulate. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 2 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. Di PALMA), sentenza del 25 ottobre 1989, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 25 Ottobre 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 02 Maggio 1988
Giurisprudenza CNF

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