La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
“Fermo restando che l’iscrizione all’albo è requisito legale per lo svolgimento, anche occasionale e saltuario, di attività riservate quale sicuramente la difesa in giudizio, allo stato della normativa l’iscrizione non è condizionata all’effettivo esercizio dell’attività professionale. La permanenza dell’iscrizione è pertanto rimessa alla volontà dell’avente diritto.
Nessun particolare ed autonomo rilievo può avere, al proposito, la dovuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessazione dell’esercizio professionale abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività di lavoro autonomo (ovvero la “cancellazione dalla partita iva”): sia per il valore esclusivamente tributario di tale dichiarazione; sia per il suo contenuto, solo confermativo; sia infine per la sua inespressività, potendo essere superata in ogni momento da una dichiarazione di diverso contenuto.
E’ il caso di segnalare che la recente proposta condivisa di riforma dell’ordinamento forense presentata dal Consiglio nazionale prevede, all’art. 19, l’esercizio effettivo e continuativo come condizione per la permanenza dell’iscrizione”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 28 maggio 2009, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 23 Aprile 2009- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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