Il Consiglio remittente (Foggia) chiede se il periodo di pratica annuale compiuto in periodo anteriore alla legge 406/1985 costituisca ad oggi valido titolo per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato; in caso negativo se la pratica debba essere integrata per un’ulteriore annualità, ovvero se occorra un periodo di pratica biennale ex novo.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

«Si conferma lo stabile orientamento della Commissione, da ultimo ribadito nei pareri 22 novembre 2005, n. 84 e 12 luglio 2006, n. 46, secondo cui per sostenere l’esame di abilitazione professionale e per ottenere il conseguente diritto all’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. In particolare è necessario avere riguardo al testo della norma come attualmente vigente, posto che non è il certificato di compiuta pratica in sé stesso a costituire requisito ai fini dell’iscrizione, quanto il suo contenuto, ossia il decorso del periodo di pratica legale prescritto, oggi inevitabilmente biennale.
La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, peraltro, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.
Quanto alla possibilità di computare l’anno di pratica già compiuto come assolvimento dell’obbligo di tirocinio almeno parziale, deve parimenti darsi risposta negativa. La norma di legge è, infatti, categorica nell’imporre che i due anni di pratica siano consecutivi e non subiscano interruzioni, senza prevedere alcuna eccezione.
Senza contare, nella sostanza, l’assoluta inadeguatezza di nozioni e tecniche apprese oltre vent’anni fa a fondare una corretta preparazione professionale.
In tema di pratica forense e di interruzione ultrasemestrale deve anche confermarsi quanto sempre affermato in precedenti pronunzie rese in sede consultiva, ossia che l’interruzione ultrasemestrale importa la perdita di effetti del periodo di tirocinio già compiuto, cosicché l’aspirante avvocato dovrà reiscriversi nel registro dei praticanti.
A diversa interpretazione osta la lettera dell’art. 4, comma 2, del R.D. 37/1934, che afferma: «Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto».
Nel caso gli interessati, dunque, dovranno svolgere l’ordinario biennio di pratica».

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 23 aprile 2009, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 23 Aprile 2009
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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