Si avanzano due quesiti:
a. si chiede se un avvocato, assistendo dei privati in controversie avverso un ente pubblico, possa al contempo assumere la difesa del medesimo ente in altro ambito;
b. se sia deontologicamente corretto il comportamento del legale, il quale accetti di assistere un cliente in una controversia contro un ente pubblico del quale è stato legale di fiducia, prima che siano trascorsi due anni dalla conclusione del precedente rapporto professionale (in particolare si chiede se rilevi la circostanza che l’amministrazione sia un ente di grandi dimensioni con un’articolata struttura.
La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
«Quanto al quesito sub a) si deve concludere in senso negativo, poiché l’assunzione di mandato proveniente da un cliente, sia esso persona o ente, contro il quale si promuove – pur in altra sede – un’azione giudiziaria contrasta in modo evidente con il dovere di fedeltà al cliente, affermato negli artt. 7 e 37 c.d.f.
Analogamente, l’assunzione di un incarico contro un ex cliente prima del decorso del periodo biennale previsto viola l’espresso dettato dell’art. 51 c.d.f. Al proposito non rilevano le caratteristiche soggettive del nuovo o del precedente cliente, atteso che il divieto posto dalla norma è generalizzato e non ha riguardo solo ai casi nei quali si crei un rapporto personale specifico tra avvocato e assistito, sicché la circostanza indicata nel caso di specie, ossia che uno dei due clienti interessati è un ente pubblico grande e di struttura articolata, non può mutare la norma di comportamento».
Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 23 aprile 2009, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 11 del 23 Aprile 2009- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
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