Un dipendente pubblico, intenzionato a valersi della facoltà di esonero dal servizio di cui all’art. 72 del decreto-legge 112/2008, chiede se la condizione di impiegato dello Stato esonerato sia compatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati.
La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
«L’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la concessione, peraltro facoltativa e rimessa alle necessità organizzative della P.A., dell’esonero dal servizio dei dipendenti prossimi al pensionamento.
Peraltro, il rapporto giuridico di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione permane, anche in regime di esonero, fino al collocamento in quiescenza. Durante il periodo di esonero, e fino allo scioglimento del rapporto, specifica la legge che il trattamento erogato dalla P.A. è «cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche».
Tuttavia dalle altre attività che l’interessato può svolgere va esclusa quella di avvocato stante l’espresso divieto sancito dall’art. 3 l.p.f. di intrattenere rapporti di lavoro dipendente con pubbliche amministrazioni ai fini dell’iscrizione negli albi».
Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 23 aprile 2009, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 23 Aprile 2009- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera (quesito)
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