Il professionista forense non è tenuto a rispondere del risultato degli interventi professionali a lui richiesti ed è tenuto al risarcimento dei danni solo nei casi in cui tale responsabilità sia ravvisata a norma di legge. Egli assume però responsabilità di natura disciplinare quando il suo comportamento risulti essere in contrasto con i principi di deontologia attinenti alla corretteza che deve distinguere la sua attività. Pertanto è stato ritenuto responsabile di violazione dei principi deontologici l’avvocato che, accettati diversi incarichi professionali, non abbia dato corso agli stessi, non abbia dato notizie ai clienti e peggio, abbia falsamente assicurato agli stessi di aver svolto determinate attività, si sia rifiutato di restituire gli atti, abbia omesso di dare notizia dell’esito negativo delle pratiche, mettendo il cliente nell’impossibilità di appellare. Nella fattispecie al professionista è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di sei mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 29 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PICCINI), sentenza del 7 ottobre 1989, n. 139
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 07 Ottobre 1989 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Ottobre 1987 (sospensione)
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