Si espone il caso di un Consiglio dell’Ordine di recente rinnovato, nel quale i precedenti consiglieri, cessati dalla carica, restituiscano i fascicoli dei procedimenti disciplinari già celebrati e in attesa di deposito della decisione, affermando di non avere più alcun dovere di redazione delle sentenze in seguito al venire meno della carica consiliare.
L’Ordine pertanto formula quesito nei seguenti termini: “se, a seguito della cessazione dalla funzione di Consigliere, questi, a suo tempo designato relatore, abbia l’obbligo di redigere e depositare la decisione con la relativa motivazione in relazione a un procedimento disciplinare che, dal verbale della seduta risulta essere andato in decisione”.
La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Non può esservi dubbio che il consigliere relatore di un procedimento disciplinare abbia l’obbligo – ai sensi dell’art. 51, comma terzo, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – di redigere la decisione, curandone il deposito presso la segreteria dell’Ordine.
Tale onere non viene meno in caso di rinnovo delle cariche consiliari, trattandosi di attività legata al collegio che ha presenziato alle udienze e deliberato la decisione in camera di consiglio.
Bisogna, pertanto, concludere che è obbligo dell’avvocato, cui sia affidata la funzione di relatore di un procedimento disciplinare, curare la redazione ed il deposito della decisione completa di ogni suo elemento, senza che la cessazione dalla carica importi alcunché in merito all’obbligo medesimo.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 9 luglio 2008, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 09 Luglio 2008- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera (quesito)
0 Comment