L’Ordine richiedente (Massa-Carrara) domanda: “se possa un avvocato che ha partecipato ad un corso di perfezionamento e specializzazione organizzato da una Università e dall’Ordine degli Avvocati del luogo, indicare nella propria carta intestata la specializzazione così conseguita con la semplice dicitura «specializzato in…» ai sensi dell’art. 17 e 17-bis cod. deont.”.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“L’art. 17-bis del codice deontologico dà all’avvocato la possibilità di indicare “i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari”.
Deve quindi trattarsi di diplomi in senso stretto (che quindi presuppongono, tra l’altro, un esame finale), ai quali non sembra equiparabile un semplice corso di approfondimento, ancorché esso sia atecnicamente denominato con l’uso della parola “specializzazione”.
Se l’iscritto ha ottenuto il diploma nel senso sopra indicato, potrà definirsi specializzato, e dovrà indicare anche l’università che gli ha rilasciato il diploma.
In caso contrario, il riferimento alla specializzazione non è consentito nella carta intestata, ma può solo essere inserito, nell’eventuale curriculum, il riferimento al corso frequentato.
Nel diverso caso della nozione di “materia prevalente” è consentita la menzione nella carta intestata, purché però vi sia un effettivo esercizio in via prevalente della professione nel settore indicato, da confermare anche attraverso la formazione continua nel medesimo settore, ai senti del Regolamento del C.N.F. del 13 luglio 2007.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 9 luglio 2008, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 09 Luglio 2008
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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