Il procedimento dinanzi al C.O.A. territoriale, a differenza di quello che si svolge dinanzi al C.N.F., non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa. Consegue che in quella sede non possono trasferirsi tutte le regole dettate dal codice di rito e, segnatamente, quelle relative alla nullità degli atti del processo in relazione alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., non potendosi appunto qualificare “giudice” il componente del COA territoriale. Va pertanto riaffermato il punto più volte enunciato principio secondo cui il mutamento della composizione collegiale nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. non comporta l’invalidità della decisione resa dall’organo disciplinare, atteso che il principio della invariabilità del collegio giudicante è posto esclusivamente in riferimento ai procedimenti di carattere giurisdizionale (Nella specie, è stata rigettata poiché fondata l’eccezione di nullità della decisione impugnata per asserita illegale composizione del Collegio a seguito del volontario allontanamento di un suo componente).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 21 Febbraio 2011 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera (sospensione cautelare)
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