Il parere concerne la questione se sia valido, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio avanti al Tribunale per i minorenni, la frequenza di un corso di aggiornamento nelle materie attinenti al diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva ancorché organizzato da un Ordine diverso da quello distrettuale ove ha sede detto Tribunale.
La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Si ritiene che al quesito sottoposto vada data risposta negativa.
L’art. 11 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (recante “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”) stabilisce che «il consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile». L’art. 15 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272, attuativo del precedente, dà precise indicazioni circa la formazione degli elenchi degli iscritti disponibili alle difese minorili, prevedendo che vi possa accedere, in quanto «in possesso di specifica preparazione», «chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva». L’ultimo comma della disposizione in esame affida l’organizzazione dei corsi al «consiglio dell’ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni».
La chiarezza della norma nell’individuare soltanto i consiglî dell’ordine ove ha sede il Tribunale per i minorenni (ossia quelli cd. “distrettuali”) quali legittimati ad organizzare i corsi è tale da precludere l’adesione ad un’interpretazione estensiva.
Risponde ad una scelta del legislatore stabilire i criterî di individuazione dei soggetti legittimati ad organizzare i corsi de quibus con il valore previsto dalla stessa norma.
L’ampliamento prospettato dal COA interpellante, pertanto, è risultato non conseguibile per via interpretativa, ma necessita senz’altro di una modifica legislativa (che sarebbe, peraltro, opportuna alla luce del nuovo ruolo acquisito dagli Ordini in materia di formazione continua ed aggiornamento degli iscritti).
Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 16 aprile 2008, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 16 Aprile 2008- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera (quesito)
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