La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“La Commissione ritiene che il contegno degli iscritti, così come rappresentato dal Consiglio richiedente, dia luogo ad un effetto decettivo nei confronti della clientela, in quanto ingenera l’aspettativa che lo studio annoveri un’ulteriore professionista, ancorché nella realtà si tratti di persona che svolge attività diversa da quella forense.
La pratica in oggetto confligge, inoltre, con il disposto dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 che impone agli studî associati per l’esercizio di professioni regolamentate di «usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati».
In conclusione nulla vieta di dare un riconoscimento anche alla professionalità della segretaria, ovvero di indicarne a terzi le generalità, menzionandola in un documento ufficiale dello studio o nella sua carta intestata, purché si dia chiaramente atto della diversa qualità dell’impiegata rispetto ai professionisti associati nelle studio legale.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 gennaio 2008, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 16 Gennaio 2008- Consiglio territoriale: COA Tortona, delibera (quesito)
0 Comment