Il quesito lamenta la mancata risposta da parte di un ordine ad un quesito proposto dall’istante e vertente in materia di incompatibilità. La mancata risposta deriverebbe dalla qualità dell’interessata, non ancora iscritta nell’albo.

“Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto, mentre il regolamento del Consiglio nazionale forense prevede che possano essere esaminate solo questioni veicolate attraverso gli ordini circondariali.

Si segnala peraltro che, nella specifica materia, il Consiglio dell’Ordine ha competenza propria e l’eventuale provvedimento di rigetto è impugnabile dinanzi al C.N.F. in sede giurisdizionale. La Commissione non può dunque interferire con l’esercizio di tale ultima funzione.
L’interessata potrà produrre domanda di iscrizione all’albo a norma di legge e, in caso di rifiuto, far valere le proprie ragioni con il procedimento di impugnazione cui si è fatto riferimento.
Nell’intento di fornire un’indicazione di utilità, si allega comunque all’interessata copia del parere di questa Commissione 9 maggio 2007, n. 27, che si occupa del problema sollevato con il quesito”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 gennaio 2008, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 16 Gennaio 2008
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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