Quesiti dei COA di Velletri ed Orvieto

Il quesito del Consiglio di Velletri verte sull’ipotesi di un iscritto che intenda candidarsi alle elezioni forensi e che abbia svolto le funzioni di commissario d’esame, nell’ambito di un mandato che deve ancora terminare e con la prospettiva di termine dei lavori oltre la data delle elezioni.
Chiede il Consiglio di Orvieto:
– se possano candidarsi alle elezioni per il Consiglio dell’Ordine forense iscritti i quali siano stati nominati nella Commissione per gli esami di avvocato per la sessione in corso e che, quindi, non abbiano svolto l’intero mandato ma abbiano solo presieduto alle prove scritte;
– se possano candidarsi alle correnti elezioni coloro che abbiano svolto la funzione di commissario d’esame nell’anno della precedente tornata elettorale, terminando i lavori di commissione successivamente alle elezioni.

La Commissione delibera di trattare congiuntamente, a ragione della sostanziale contiguità delle questioni poste, i due quesiti pervenuti da diversi Ordini. Dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“L’art. 22, comma 6°, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, come sostituito dall’art. 1 del D.L. 21 maggio 2003 n. 112, così come modificato dalla legge di conversione del 18 luglio 2003 n. 180, statuisce, tra l’altro, che gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni agli esami di avvocato non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell’ordine ed alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto.
La riforma degli esami di abilitazione forense, infatti, aveva l’evidente intento di apportare una complessiva moralizzazione ed una maggior trasparenza nelle procedure di valutazione dei candidati all’abilitazione professionale.
A questo scopo sono rivolte tutte le disposizioni inserite nel provvedimento, dal nuovo sistema di correzione degli elaborati, alle limitazioni volte a contrastare il fittizio trasferimento del praticante volto a spostare la sede d’esame, fino – appunto – ad una più rigida disciplina delle incompatibilità per i membri delle Commissioni esaminatrici.
Proprio con riferimento a questo punto, si è introdotta una normativa volta a contrastare ogni possibilità, per i commissari d’esame, di tenere un contegno atto a raccogliere attorno alla propria persona un consenso diffuso, da utilizzare poi in sede di elezioni al Consiglio dell’Ordine ovvero alla Cassa nazionale di previdenza, e viceversa.
In considerazione della ratio legis e dell’espressione letterale, che riferisce all’intero incarico, non può che considerarsi tutto il periodo nel quale l’avvocato svolga la funzione di commissario d’esami per valutare la sua ineleggibilità a Consigliere dell’Ordine, rimanendo altrimenti la previsione priva di senso.
Quindi l’espressione «elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto» ricomprende tutte le tornate elettorali che si svolgano durante l’espletamento del mandato di commissario, con l’aggiunta delle votazioni immediatamente successive alla sua conclusione (sia essa per esaurimento dei lavori o per altra causa).
In relazione alle esposte considerazioni si deve ritenere che le delineate incompatibilità con la candidatura sussistano.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 gennaio 2008, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 16 Gennaio 2008
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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