La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“La pretesa dell’avvocato di applicare una norma sulle transazione commerciali pare del tutto infondata.
Infatti l’art. 2 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, conformemente all’omologo articolo della direttiva 2000/35/CE, limita l’applicazione delle disposizioni in tema di “lotta contro i ritardi di pagamento” alle sole transazioni commerciali, espressamente definite come «contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubblica amministrazione».
Non rivestendo l’avvocato il carattere di imprenditore, quindi, il riferimento normativo risulta inconferente.
Quanto alla presenza di eventuali risvolti disciplinari del contegno dell’iscritto, l’Ordine dovrà valutare se, in relazione alle modalità, ai termini ed alle forme della richiesta avanzata dal professionista al cliente, sussistano i presupposti per ritenere che sia stato commesso un abuso od una mancanza nell’esercizio professionale ovvero che siano stati lesi l’immagine od il prestigio della classe forense.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 66 del 12 Dicembre 2007- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
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