Il Consiglio remittente (Tortona) segnala il caso di un iscritto che, subentrando nel mandato di un precedente collega, non si è adoperato per la liquidazione dei compensi di quest’ultimo. Si chiede se la norma di cui all’art. 33 cod. deont. si applichi anche alle attività stragiudiziali, come sarebbe richiesto nel caso di specie.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una specifica vicenda di rilevanza deontologica, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi sono su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo, che sussiste quale giudice di secondo grado in materia disciplinare.

Nel caso sottoposto è particolarmente evidente che, in caso di affermazione della responsabilità del soggetto, il C.N.F. potrebbe rivestire il ruolo di giudice dell’impugnazione.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 dicembre 2007, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 64 del 12 Dicembre 2007
- Consiglio territoriale: COA Tortona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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