Il quesito (del COA di Tivoli) riguarda l’iscrivibilità nella sezione speciale nell’albo degli avvocati cosiddetti stabiliti di un avvocato di nazionalità rumena iscritto presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, nonostante la normativa italiana non menzioni specificamente la Romania tra i Paesi ammessi alla procedura di libera prestazione dei servizi legali.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata in Italia con l’art. 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e col d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 è stata da ultimo modificata, a seguito del trattato (ed il relativo atto) di adesione all’Unione Europea della Bulgaria e della Romania, con direttiva 2006/100/CE del Consiglio (nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20 dicembre 2006, pag. 141) che ha previsto, tra l’altro, (allegato II, n. 2) l’inserimento, del titolo professionale di “Avocat” (Romania) tra quelli che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l’esercizio in Italia della professione di avvocato.

La citata direttiva 2006/100/CE, all’articolo 2, prevede che “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea”.

Questa Commissione ritiene ricorressero, anche prima del formale recepimento, tutti i presupposti individuati dalla costante giurisprudenza comunitaria ed interna per riconoscere immediata efficacia della direttiva 2006/100/CE, come la sua chiarezza e la precisa determinazione dei diritti dei soggetti interessati, svincolati da obblighi o condizioni specifiche; l’assenza di margini di discrezionalità dello Stato membro nel recepimento; la scadenza del termine per l’entrata in vigore (nel caso, fissato alla data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea).

Con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 228 del 9 novembre 2007) si è enunciata la volontà di recepire la direttiva 2006/100, senza però che si sia provveduto a modificare la tabella dei titoli stranieri utilizzabili in Italia per l’esercizio dell’attività di avvocato (art. 2, d. lgs. 96/2001).

Fatta salva la sussistenza di ogni condizione e secondo le competenze e procedure di legge previste per tutti i professionisti comunitari, nulla osta pertanto all’iscrizione dell’avvocato in possesso di titolo rumeno”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 59 del 12 Dicembre 2007
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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