Il quesito (del COA di Marsala) riguarda il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale di un dirigente del settore “affari legali, contenzioso e contratti” di un ente pubblico, a seguito di una riorganizzazione interna del medesimo settore con la quale si siano affidati all’ufficio compiti ulteriori rispetto alle attività tipiche degli uffici legali (in ispecie la consulenza in materia di immigrazione e la temporanea gestione di una biblioteca).

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una vicenda specifica, descritta nel dettaglio, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo, che sussiste quale giudice di secondo grado in materia di iscrizioni e tenuta degli albi.

La Commissione, in via generale e nell’intento di fornire un’indicazione utile all’Ordine, ritiene di ribadire il proprio costante orientamento (v., da ultimo, parere 22 novembre 2005, n. 88) basato sul principio secondo cui, in forza della norma di cui all’art. 3, r.d.l. 1578/1933, affinché un avvocato dipendente di un ente pubblico sia e resti iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo e possa esercitare il patrocinio, è necessario che l’attività professionale sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza e che, per altro verso, l’ufficio di assegnazione dell’avvocato dipendente sia esclusivamente quello che si occupa degli affari legali.

Si segnala poi che, in via ulteriore rispetto alla precedente costante sua giurisprudenza, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 6 luglio 2005, n. 14213) ha precisato che la norma che consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei legali di enti pubblici presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato all’ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia privo del tutto di stabilità. Secondo la Corte non si ha siffatto inquadramento quando tale destinazione sia liberamente revocabile dall’autorità che l’ha disposta, essendo invece necessario – ai fini dell’iscrizione – che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 12 Dicembre 2007
- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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