Quesito del COA di Pescara

Il quesito si articola in due domande:
a) se sia compatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati l’acquisizione della licenza di investigatore privato e l’espletamento della relativa attività;
b) se sia deontologicamente consentito offrire al pubblico un servizio di consulenza telefonica tramite un numero a pagamento, così incassando gli onorarî professionali tramite il sovrapprezzo sulla chiamata a carico dell’utente.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Com’è noto l’unica norma dell’ordinamento forense che tratta il tema delle incompatibilità è l’art. 3 l.p.f.

L’orientamento costante di questa Commissione (cfr., tra gli altri, pareri 27 aprile 2005, n. 25; 14 dicembre 2005, n. 93; 26 ottobre 2006, n. 66) è nel senso di ritenere le incompatibilità di legge di stretta interpretazione, e dunque insuscettibili di interpretazione estensiva (o restrittiva). Infatti le incompatibilità, in quanto determinano una compressione del diritto soggettivo a svolgere un’attività economica, hanno carattere di eccezione.

Non esistendo nell’ordinamento forense una disposizione che vieta all’avvocato di acquisire la licenza di investigatore privato, tale iniziativa non può essere, di per sé, vietata.

Cionondimeno, anche in considerazione della circostanza che la professione di investigatore non ha una forma di organizzazione ordinistica ed un codice deontologico cogente per tutti gli esercenti l’attività, l’Ordine circondariale mantiene intatta la propria prerogativa di vigilanza sull’iscritto che svolga entrambe le attività, al fine di verificare che la condotta del soggetto permanga conforme alle norme deontologiche forensi, e che, nello specifico, la professione di investigatore non sia esercitata in modo da creare conflitti di interesse con la qualità di avvocato o da ledere l’immagine della classe forense.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 12 Dicembre 2007
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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