Il quesito (del COA di Biella) rappresenta il caso di alcuni avvocati che hanno aperto una sede di lavoro secondaria ed ulteriore rispetto ai rispettivi studî, configurata come un negozio al piano strada e dotata di sistemi di informazione all’esterno in tema di attualità giuridica. All’interno dei locali viene fornita consulenza giuridica orale, attività oggetto di promozione pubblicitaria attraverso un sito internet e la realizzazione di una brochure illustrativa. Si chiede al Consiglio nazionale se l’attività e la sua pubblicizzazione anche attraverso la stampa locale siano compatibili con le norme deontologiche, anche alla luce delle loro recenti modifiche.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“I fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti tutti teoricamente consentiti.
È infatti permessa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine, l’apertura di una sede secondaria dello studio, così come è consentito prestare consulenza predeterminando il compenso; sono anche consentite l’apertura del sito web e la distribuzione di una brochure informativa.

I limiti concreti alle suddette attività, che teoricamente sono consentite, si rinvengono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice deontologico che fanno riferimento, sia per l’informazione che per l’acquisizione della clientela, alla dignità, correttezza e decoro della professione.

Tali concetti discendono dall’articolo 38 della legge professionale, che stabilisce altresì la competenza a procedere disciplinarmente in capo al Consiglio dell’Ordine.

La ragione di tale competenza dipende dal fatto che solo il Consiglio dell’Ordine locale, attraverso l’esame diretto delle specifiche modalità di informazione al pubblico e di acquisizione della clientela, può verificare se in concreto gli iscritti abbiano rispettato i principi di dignità, correttezza e decoro.

Gli episodi segnalati, pertanto, appaiono deontologicamente corretti sulla carta, ma è determinante la valutazione del loro concreto esercizio, rimessa al Consiglio locale.

Per regolamento e per proprio costante orientamento, poi, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l’ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell’Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l’esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

Il caso descritto potrebbe in ipotesi dar luogo un procedimento disciplinare e, dunque, essere suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l’eventuale provvedimento dell’Ordine locale”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 12 Dicembre 2007
- Consiglio territoriale: COA Biella, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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