Si propone un triplice quesito:
a) se il praticante che ha subito una sanzione disciplinare la debba scontare anche nel caso in cui, avendo superato nel frattempo l’esame di abilitazione, abbia assunto la qualità di avvocato;
b) se colui che è stato sanzionato per aver utilizzato il titolo di avvocato prima dell’effettiva iscrizione nell’albo debba, considerato il precedente, essere escluso dall’iscrizione nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato;
c) se, una volta comminata la sanzione disciplinare, essa possa essere revocata per una diversa valutazione sopravvenuta (nella specie, per accogliere un principio di diritto enunciato dalla Cassazione penale)
La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Relativamente al primo punto è certo che l’iscritto debba scontare la sanzione disciplinare anche ove abbia mutato il proprio titolo di iscrizione nell’albo, sia perché la potestà disciplinare non viene meno finché l’iscrizione perduri, sia perché il praticante è egualmente sottoposto ad alcuni degli obblighi deontologici cui soggiace l’avvocato.
Per quanto sub b), il precedente disciplinare della censura rileva necessariamente ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato, ai sensi del disposto dell’art. 81, comma secondo, lett. b), del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Da ultimo non si può che convenire sulla circostanza che il provvedimento che irroga una sanzione disciplinare può essere sottoposto a rivalutazione da parte dell’autorità che lo ha emesso, come prescrive la regola generale sul regime degli atti amministrativi.
Circa l’incidenza di un favorevole pronunciamento del giudice penale, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, circostanza adombrata dal quesito, si rammenta che il giudicato penale influisce sì sul giudizio disciplinare, ma soltanto rispetto all’accertamento dei fatti e delle loro conseguenze penali, mentre la valutazione deontologica permane, in via esclusiva, spettanza del Consiglio dell’Ordine (cfr., ex multis, C.N.F., sentenza 26 febbraio 2007, n. 13 e 3 maggio 2005, n. 75).”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 ottobre 2007, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 44 del 24 Ottobre 2007- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera (quesito)
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