La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Premessa la doverosa precisazione che l’Ordine circondariale conserva integra la propria competenza a regolare le circostanze di dettaglio inerenti allo svolgimento della pratica forense nel modo ritenuto più opportuno, ma sempre nel rispetto delle norme di legge, si palesa l’opportunità che i periodi semestrali nei quali la pratica si articola non vengano modificati nella loro durata per via regolamentare. Pertanto, nell’ottica di dare fedele attuazione all’art. 6, comma secondo, del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, si dovrà prevedere la facoltà del praticante di godere dell’intero periodo di sei mesi solari per adempiere agli obblighi inerenti alla pratica, sicché la consegna del libretto presso la segreteria dell’ordine dovrà comunque avvenire successivamente alla conclusione del semestre stesso.
Stante la necessaria continuità della pratica, il successivo semestre decorrerà dal giorno successivo a quello di conclusione del precedente, salvo il diritto-dovere del Consiglio dell’Ordine di compiere le verifiche del caso sull’attività svolta del tirocinante nei periodi già conclusi, con i tempi del caso.
Per gli argomenti esposti si potrebbe suggerire di riformulare il regolamento del Consiglio limitatamente ai punti 2 e 3, sì da evitare rischî di impugnative di eventuali provvedimenti di mancata convalida dei semestri o di rifiuto del certificato di compiuta pratica”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 ottobre 2007, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 24 Ottobre 2007- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera (quesito)
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