La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Il presupposto da cui muove il quesito non è fondato. Non vi è infatti alcun elenco di scuole di specializzazione riconosciute dal Consiglio nazionale forense, né potrebbe esistere, dal momento che le scuole di specializzazione per le professioni legali sono istituite con provvedimento legislativo (l. 15 maggio 1997, n. 127, art, 17, commi 113 e 144; d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ed annualmente organizzate sulla base di disposizioni ministeriali (da ultimo v. DM MUR 5 settembre 2007, in G.U. 18 settembre 2007, n. 217).
Ai fini della pratica forense, il beneficio della sostituzione di un anno di pratica discende anch’esso da provvedimento governativo, ossia dal DM Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 (in G.U. 30 gennaio 2002, n. 25), sicché non è previsto alcun intervento valutativo del Consiglio nazionale.
Sulle questioni inerenti alle concrete modalità per usufruire del beneficio in parola la Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi ampiamente (cfr. pareri 27 aprile 2005, n. 27 e 6 ottobre 2005, n. 72).”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 24 Ottobre 2007- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera (quesito)
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