La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“La Commissione è del parere che l’ampiezza delle facoltà di valutazione concesse al Consiglio dell’Ordine ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio (in particolare dall’art 97, comma 2, c.p.p. e dall’art. 29, disp. att. c.p.p.) comprenda in sé una molteplicità di strumenti utili per valutare l’idoneità del candidato, e dunque senz’altro quelli indicati. Sarà sufficiente che l’Ordine, nell’ambito della sua responsabile autonomia, scelga criterî di valutazione obiettivamente idonei a comprovare le capacità del candidato a svolgere le funzioni tipicamente richieste al difensore d’ufficio.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 9 maggio 2007, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 09 Maggio 2007- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera (quesito)
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