La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“La richiesta di parere è inammissibile, poiché in essa sono riportati i nomi dei professionisti interessati, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi sono su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo, che sussiste quale giudice di secondo grado in materia di iscrizioni e tenuta degli albi.
A titolo di mera informazione, si rinvia ai precedenti pronunciamenti di Questa commissione, nei quali si chiarisce che ai fini dell’iscrizione all’albo non rileva tanto l’inquadramento ed il ruolo del dipendente dal punto di vista dell’Amministrazione, quanto la sua preposizione all’ufficio legale e la circostanza che questi in concreto svolga esclusivamente funzioni defensionali e di consulenza legale.”
Consiglio Nazionale Forense, parere del 9 maggio 2007, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 09 Maggio 2007- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
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