La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Si ritiene di confermare, anche in questo caso, il consolidato orientamento della Commissione sul punto (cfr. pareri 10 marzo 2005, n. 14 e 22 novembre 2006, n. 83), in base al quale si ritiene che la condizione di aspettativa, non facendo venir meno il rapporto di pubblico impiego e si concreta solo in una temporanea sospensione delle obbligazione di prestare lavoro.
Perciò, allo stato attuale della legislazione, la condizione di pubblico dipendente in condizione di aspettativa, è incompatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 26
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 09 Maggio 2007- Consiglio territoriale: COA Paola, delibera (quesito)
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