Il quesito (del COA di Palermo) riguarda la domanda, presentata al Consiglio dell’Ordine remittente, di iscrizione nel registro dei praticanti da parte di due soggetti in possesso di laurea triennale in “scienze dei servizi giuridici”, conseguita presso una facoltà di scienze politiche, e di laurea specialistica in “studi giuridici, comunitari, transnazionali e comparati”, appartenente alla classe 22/S delle lauree specialistiche in giurisprudenza, presso la stessa facoltà.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“In epoca recente vi è già stato modo di osservare (cfr. parere 22 novembre 2006, n. 77) che, nonostante alcune scelte curricolari adottate nell’ambito dell’autonomia universitaria possano legittimamente apparire poco consone agli obiettivi di formazione degli aspiranti alla carriera forense e destare perplessità quanto all’equipollenza rispetto ad altri titoli, la questione non può essere affrontata sindacando tali scelte ove adottate in conformità dell’attuale normativa accademica.

In particolare il Consiglio dell’Ordine deve limitarsi ad accertare il possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per l’iscrizione nel registro dei praticanti.
Innanzitutto deve ricordarsi che la nuova laurea specialistica in giurisprudenza (classe 22/S), conseguita al termine di un periodo di studî di durata quinquennale, corrisponde a tutti gli effetti alla precedente omonima laurea quadriennale, ancorché non vi sia un provvedimento ministeriale di formale equiparazione ai fini dell’ammissione al tirocinio, bensì ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi (D.M. M.I.U.R. 5 maggio 2004, in G.U. 21 agosto 2004, n. 196).

Nel caso di specie la questione centrale attiene alla possibilità, per l’Ordine competente, di discriminare tra soggetti che abbiano seguito corsi di laurea orientati a sbocchi professionali diversi, ma rientranti nella medesima classe di lauree, escludendo dalla pratica laureati che presentino delle evidenti lacune quanto al numero ed al tipo di insegnamenti ed esami prodromici all’esercizio della professione forense. Ciò è impedito esplicitamente dall’attuale normativa regolamentare, che impone, al contrario, di considerare in modo omogeneo tutte le lauree rientranti in un’unica classe (cfr. DM M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 4, in G.U. 12 novembre 2004, n. 266). La stessa norma che prevede che «Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici» è rivolta a garantire il dispiegarsi dell’autonomia didattica degli atenei, e non anche a consentire un sindacato esterno sull’orientamento dei corsi o sulla distribuzione dei crediti nell’ambito dei diversi corsi.

In conclusione deve ritenersi che gli istanti abbiano diritto all’iscrizione richiesta.

Per mera completezza si deve precisare che, in ogni caso, grazie alla ulteriore riforma disposta per venire incontro alle specifiche esigenze degli studî giuridici, il D.M. 21 dicembre 2005 (in G.U. 16 marzo 2006, n. 63) ha escluso la possibilità di istituire corsi di laurea in giurisprudenza al di fuori delle omonime facoltà, con limitatissime eccezioni. Perciò il caso prospettato dall’ordine palermitano non dovrebbe più porsi in futuro, con l’introduzione del nuovo ordinamento di facoltà previsto dal summenzionato provvedimento.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 9 maggio 2007, n. 22

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 22 del 09 Maggio 2007
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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