Il Consiglio dell’Ordine (di Lagonegro) chiede delucidazioni rispetto all’interpretazione delle norme sul patrocinio dei praticanti avvocati anche nel settore del contenzioso lavoristico e previdenziale.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Si ritiene di dover confermare l’orientamento già espresso con il parere 26 ottobre 2006, n. 59.

In particolare si osserva che la capacità di patrocinare in capo al praticante abilitato, in origine collegata alla competenza della Pretura, è ad oggi limitata dal valore della causa, senza che siano ipotizzabili distinzioni tra giudizî con diverso rito.

D’altronde riconoscere al praticante abilitato una competenza al patrocinio priva di limiti in alcuni settori del contenzioso civile pare del tutto estranea alla ratio della norma ed al quadro sistematico.

Perciò, si deve ritenere che la prescrizione di cui all’art. 7, comma primo, lett. a), della l. 16 dicembre 1999, n. 479, debba comprendere anche le cause dinanzi al giudice unico in funzione di giudice del lavoro, in piena analogia con lo jus postulandi concesso al praticante nel contenzioso civile con rito ordinario. Il praticante abilitato potrà, quindi, prestare la propria opera in tutte le cause nella quali il valore della controversia sia compreso entro i 25.822 euro (già cinquanta milioni di lire).”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 9 maggio 2007, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 09 Maggio 2007
- Consiglio territoriale: COA Lagonegro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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