Quesito del COA di Napoli

L’ordine forense partenopeo chiede se:
a) il Consiglio sia tenuto a motivare l’archiviazione dei procedimenti “pre-disciplinari”;
b) si debba rilasciare copia dei provvedimenti disciplinari all’esponente, ivi comprendendo la motivazione degli stessi;
c) debba essere accolta la richiesta dell’avvocato interessato da un esposto disciplinare che chieda di acquisire copia dei provvedimenti adottati e dei documenti contenuti nel fascicolo.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Quanto al quesito sub a) non vi può essere dubbio circa la necessità di motivare l’archiviazione procedimenti a carattere disciplinare, anche se questi si arrestano alla fase istruttoria, in omaggio ad un principio generale dell’azione amministrativa.

Più complessa, invece, la soluzione delle questioni di cui ai punti b) e c), le quali involgono alcune articolate considerazioni, peraltro già oggetto di svariati pronunciamenti di Questa Commissione.

In linea generale deve confermarsi l’orientamento già adottato in passato, ed in particolare nei pareri 13 luglio 2006, n. 44, 13 luglio 2005, n. 64 nonché 25 maggio 2005, nn. 45 e 47.

In essi si è chiarita l’impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa si è sostenuto che l’Ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti; più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’amministrazione, il diritto alla riservatezza e la necessità di tutelare i diritti in giudizio.
A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’Ordine di considerare le ragioni del richiedente, opponendo, ad esempio, diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disciplinare, o l’indagine su dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale. L’orientamento ha di recente ricevuto l’autorevole conferma del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7): la Suprema magistratura amministrativa ha chiarito che la qualità di autore di mero autore di un esposto non costituisce di per sé ragione per un diniego di accesso agli atti di un procedimento disciplinare, poiché questo status, unito ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, radica nel soggetto il diritto all’accesso come previsto dall’art. 22 della l. 241/90.

Deve, pertanto, concludersi in senso omogeneo per entrambe le fattispecie sottoposte all’esame della Commissione (ostensione dei provvedimenti “pre-disciplinari” rispettivamente all’esponente ed all’interessato) ossia che il Consiglio sarà tenuto a provvedere all’esibizione della documentazione richiesta nei confronti sia dell’autore di un esposto, sia del professionista che ne sia interessato, purché – unitamente ad una delle predette qualità – il richiedente dimostri l’esigenza di tutelare un diritto nelle forme riconosciute dall’ordinamento e la necessità di conoscere atti e documenti inerenti al procedimento disciplinare (o ad esso prodromico) per realizzare tale tutela.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 9 maggio 2007, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 09 Maggio 2007
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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