La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Alcuni degli aspetti centrali nella disciplina delle forme associative per l’esercizio di attività professionale sono stati già affrontati dal Consiglio e resi noti a mezzo della circolare n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006.
Per ciò che in questa sede interessa, si deve confermare che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (il cosiddetto “decreto Bersani”), ha apportato mutamenti solo marginali al quadro legislativo in tema di associazioni professionali, sia tra avvocati che tra professionisti iscritti in differenti albi.
Per ciò che riguarda, in linea generale, l’ammissibilità di una contemporanea partecipazione del professionista in due associazioni professionali (l’una tra avvocati e l’una di tipo multidisciplinare) non vi sono ostacoli di sorta, rimanendo invece inibita la partecipazione a due diverse associazioni professionali di tipo interdisciplinare. Tuttavia va precisato che le due forme organizzative rimangono assoggettate a due discipline piuttosto differenti.
Per l’attività dell’associazione professionale tra avvocati, il professionista è sottoposto alle previsioni della legge professionale forense.
Diversa, invece, la situazione della associazione “interprofessionale”: essa è già consentita dall’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, così come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, con la sola condizione che gli associati utilizzino «nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati».
Quindi l’aspetto di innovazione recato dal “decreto Bersani” pare essere quello di consentire l’esercizio professionale a carattere interdisciplinare attraverso la forma della società di persone, pur lasciando aperti alcuni problemi già sorti in precedenza quanto all’assenza di un regolamento attuativo che permetta, in concreto, la costituzione di dette società di persone.
Nel quesito proposto, invece, si fa riferimento ad una “associazione” professionale tra avvocati ed altri soggetti esercenti professioni ordinistiche.
A questo proposito va ricordato che il “decreto Bersani” non ha inciso sulla disciplina sulle società tra professionisti (le “s.t.p.”) nella parte in cui prevede che «l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati» (art. 16, comma 1, d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96), di talché va precisato che l’avvocato partecipante alle due associazioni, come prefigurato dal quesito, potrà esercitare le attività riservate in ambito giudiziale solo ed esclusivamente nell’ambito dell’associazione tra avvocati e non anche nell’associazione interprofessionale, residuando per quest’ultima tutto l’ambito di attività afferente alla consulenza legale nelle sue diverse forme.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 09 Maggio 2007- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera (quesito)
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