La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“Il quesito è inammissibile. Infatti, ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’Ordine degli Avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili a fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale.
In particolare, nel caso in oggetto, l’interessato dovrà rivolgersi al proprio Ordine di appartenenza, ovvero presso l’Ordine dove si intenda costituire lo studio legale associato, il quale – ove avesse dubbi sull’applicazione della vigente normativa – potrà porre la questione, con le modalità di cui innanzi, alla Commissione.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 17 Gennaio 2007- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
0 Comment