La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“Ritiene la Commissione, in ciò supportata da conforme decisione della Corte regolatrice (Cass., 21 aprile 2000, n. 5268) che il divieto di esercizio professionale davanti all’autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni giudiziarie, previsto dall’art. 26 della legge professionale a carico di coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, non possa in alcun modo essere eluso nel caso di specie. L’iscritto all’albo, proveniente dai ranghi della magistratura, ancorché iscritto all’albo degli avvocati abilitati avanti le giurisdizioni superiori, non può certamente esercitare, per il prescritto biennio, l’attività avanti la Corte di Cassazione, difettando egli del relativo ius postulandi, per aver fatto parte di tale Ufficio nell’ultimo triennio della sua attività giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 17 gennaio 2007, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 17 Gennaio 2007- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
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