La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“Il quesito è inammissibile nella formulazione proposta, poiché contiene le generalità del richiedente l’iscrizione nel registro dei praticanti. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, specialmente in quei casi – come quello in oggetto – ove il Consiglio nazionale forense potrebbe fungere da giudice dell’impugnazione in caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione eventualmente disposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale.
Ritenendo, comunque, di fare cosa utile, si evidenzia che la problematica del “doppio certificato di compiuta pratica” è stata più volte esaminata e che la Commissione ha espresso costante orientamento nel senso di ritenere che il certificato di compiuta pratica, che determina anche il radicamento territoriale ai fini del sostenimento dell’esame di Stato, è uno ed uno solo (cfr. parere 31 luglio 2002, n. 86, in I pareri del Consiglio nazionale forense (2001-2003), Milano 2005, p. 62 e parere 27 novembre 2003, n. 180, ivi, p. 132).
Da ultimo si ricorda che l’orientamento di Questa Commissione è stato condiviso, tra l’altro, dal Consiglio di Stato, con sentenza 28 novembre 2005, n. 6692 (in Rass. forense, n. 1/2006, p. 478 ss.) e da ultimo confermato con le sent. 26 aprile 2006, n. 2331 e 20 settembre 2006, n. 5512.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 22 novembre 2006, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 82 del 22 Novembre 2006- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera (quesito)
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