La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“In base alla normativa vigente, come noto, il domicilio professionale è stato parificato alla residenza (per l’iscrizione all’albo ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 17, comma 1, n. 7 del R.D. 1578/1933 e ad ogni altro fine ai sensi dell’art. 16, l. 21 dicembre 1999, n. 526). Ove l’iscritto ometta di comunicare con diligenza le variazioni dei proprî recapiti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza compierà una violazione dell’obbligo deontologico sancito dall’art. 24, can. IV del codice deontologico.
Cionondimeno deve considerarsi che l’obbligo sussistente per l’avvocato di eleggere e mantenere domicilio nell’ambito della circoscrizione nel cui albo è iscritto produce tutti gli effetti civili (perfezionamento delle comunicazioni al domicilio eletto etc.) ma non comprende uno specifico obbligo di reperibilità.
Esso è, invece, previsto nell’ambito della normativa sui difensori d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, secondo comma, c.p.p. e dell’art. 29, settimo comma, disp. att. c.p.p..”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 novembre 2006, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 80 del 22 Novembre 2006- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera (quesito)
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