La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“Il quesito è inammissibile, poiché contiene le generalità del richiedente l’iscrizione nel registro dei praticanti. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, specialmente in quei casi -come quello in oggetto – ove il Consiglio nazionale forense potrebbe fungere da giudice dell’impugnazione in caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione eventualmente disposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale.
Si ritiene, comunque, di inviare all’ordine richiedente copia del parere 22 novembre 2006, n. 76, espresso su identica questione, quale orientamento per le determinazioni di competenza”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2006, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 79 del 22 Novembre 2006- Consiglio territoriale: COA Paola, delibera (quesito)
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