Il richiedente ha chiesto parere ad un Consiglio dell’Ordine circa la sussistenza delle condizioni per ottenere la propria iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso enti pubblici. L’Ordine circondariale si è espresso in termini negativi rispetto a tale facoltà.

L’interessato chiede parere sulla condizione di ingiustizia determinata dal diverso contegno adottato nei confronti di situazioni analoghe da parte di altri Ordini circondariali.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo interessato. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, specialmente in quei casi – come quello in oggetto – ove il Consiglio nazionale forense potrebbe fungere da giudice dell’impugnazione in caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione eventualmente disposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale.

Tuttavia è opportuno precisare che contro la lamentata potenziale situazione di ingiustizia è dato rimedio da parte dell’ordinamento forense. Ove, infatti, l’interessato provveda a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale e questa sia rifiutata, questi potrà proporre ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 31, comma 5 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2006, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 78 del 22 Novembre 2006
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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