Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Registro dei praticanti procuratori con abilitazione al patrocinio – Leggi 24 luglio 1985, n. 406 e 27 giugno 1988, n. 242 – Applicabilità alle situazioni non ancora esaurite al momento della loro entrata in vigore.

Se è vero che, per il principio della irretroattività della legge, le norme sopravvenute non trovano applicazione alle situazioni sorte ed esauritesi precedentemente, con conseguente inapplicabilità delle modifiche introdotte dalle leggi 24 luglio 1985, n. 406 e 27 giugno 1988, n. 242 ai laureati per i quali il periodo di abilitazione al patrocinio si era già esaurito all’entrata in vigore della legge, argomentando a contrariis si deve affermare la giuridica possibilità di applicazione di tale disposizione quando le pregresse situazioni non siano ancora esaurite al momento della loro entrata in vigore. (Nella fattispecie è stato riconosciuto il diritto di conservare l’iscrizione nel Registro dei praticanti procuratori, per sei anni dalla delibera di iscrizione, al laureato nei cui confronti, al momento di entrata in vigore delle leggi sopra citate, non era ancora spirato il termine quadriennale dalla data di conseguimento del diploma di laurea). (Accoglie ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine Ferrara, 3 gennaio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 19 settembre 1989, n. 133

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 19 Settembre 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 03 Giugno 1989
Giurisprudenza CNF

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