Il quesito (del COA di Macerata) riguarda la compatibilità tra l’esercizio della professione e la condizione di socio di una s.n.c. privo di poteri gestorî ai sensi dello statuto sociale.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Come affermato già nel recente parere 27 aprile 2005, n. 40, la partecipazione del professionista a società di persone pare senz’altro compatibile con l’ordinamento professionale fintantoché queste non prevedono, nell’oggetto sociale o nell’attività di fatto, l’esercizio di attività commerciale. In tal caso l’avvocato potrà anche assumere poteri gestori.

Ove, per converso, il caso riguardi società di persona aventi ad oggetto attività commerciale (come pare essere nel caso di specie, a tenore del quesito), la Commissione ritiene di confermare l’orientamento generale già espresso in varie occasioni, ai sensi del quale si ritiene sussistere certamente causa di incompatibilità quando l’avvocato assuma su di sé incarichi di gestione ed amministrazione (v., da ultimo, par. 23 maggio 2002, n. 75 in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 54 e par. 25 giugno 2003, n. 130, ivi, p. 98)”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 26 ottobre 2006, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 67 del 26 Ottobre 2006
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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