La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“Non vi è possibilità di eludere il dettato dell’art. 3 del R.D.L. 1578/1933, poiché l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense si riferisce in generale a tutti i pubblici dipendenti. La deroga prevista per gli insegnanti delle scuole superiori ha carattere, appunto, di eccezione, ed è per ciò stesso di stretta interpretazione.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 26 ottobre 2006, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 66 del 26 Ottobre 2006- Consiglio territoriale: COA Melfi, delibera (quesito)
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