La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“L’accordo tra avvocato e cliente per lo svolgimento di attività legale dietro pagamento di un compenso forfetario è divenuto senz’altro legittimo ad opera dell’art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. A tale fine non serve, peraltro, alcuna autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Cionondimeno il Consiglio di appartenenza permane incaricato di vigilare sulla correttezza deontologica dell’operato dell’iscritto: nel caso di specie il Consiglio potrà legittimamente esaminare le circostanze del caso di specie, per verificare che l’attività resa dall’avvocato a beneficio del Comune rispecchi comunque i canoni di autonomia, indipendenza e decoro, che devono sempre caratterizzare la prestazione dell’avvocato.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 26 ottobre 2006, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 26 Ottobre 2006- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera (quesito)
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