La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La capacità del praticante abilitato, ricondotta al contenzioso pretoriale fino all’abrogazione di detta figura, è ora limitata per valore di causa.
In assenza di indicazione contraria si deve ritenere che la prescrizione di cui all’art. 7, comma primo, lett. a), della l. 16 dicembre 1999, n. 479, debba comprendere anche le cause dinanzi al giudice unico in funzione di giudice del lavoro. Pertanto il praticante abilitato potrà prestare la propria opera in tutte le cause nella quali il valore della controversia sia compreso entro i 25.822 euro (già cinquanta milioni di lire).”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 26 ottobre 2006, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 26 Ottobre 2006- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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