La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“L’esercizio della professione forense presso enti pubblici è previsto dall’art. 3, quarto comma, del R.D.L. 1578/1933. Ivi si prevede che possano iscriversi nell’apposito elenco speciale annesso all’albo gli avvocati operanti presso ufficî legali istituiti «sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo».
La dizione è stata interpretata costantemente da questa Commissione nel senso che, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale, è necessario che l’ufficio legale sia al servizio esclusivo dell’ente pubblico e che, a sua volta, il professionista sia adibito alle sole mansioni di carattere legale.
Nel caso sottoposto la società interamente controllata dall’ente pubblico e avente ad oggetto sociale pubblici servizî rappresenta una longa manus dell’ente pubblico, cosicché non può dubitarsi della possibilità di istituire nel suo seno un ufficio legale, al quale possono essere preposti avvocati iscritti nell’elenco speciale.”.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 13 luglio 2006, n. 55
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 13 Luglio 2006- Consiglio territoriale: COA Spoleto, delibera (quesito)
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