In virtù dell’art. 3 del r.d.l. 1578/1933 l’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo degli avocati è consentita alle condizioni che l’Ente pubblico abbia istituito un ufficio legale e che il dipendente pubblico svolga in via esclusiva le proprie funzioni presso detto ufficio legale. (Nella fattispecie è stato cancellato dell’Elenco il professionista, che era dipendente dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, il quale disponeva di un ufficio legale solo presso la sede di Bari, e non presso quella ove operava l’interessato). (Rigetta ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine di Potenza, 23 novembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Sanino), sentenza del 19 settembre 1989, n. 131
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 19 Settembre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 23 Novembre 1987
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