Il quesito (del COA di Voghera) verte sulla sussistenza di una incompatibilità tra lo status di praticante avvocato e l’impiego come cancelliere di Tribunale.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Ai sensi dell’attuale normativa il regime di incompatibilità previsto per gli avvocati non è estensibile ai praticanti, in ossequio al principio generale per cui le cause di incompatibilità, traducendosi in sostanziali limitazioni al godimento di diritti individuali, sono da considerarsi insuscettibili di estensione analogica.

È peraltro necessario distinguere tra la pratica in quanto tale e l’abilitazione al patrocinio, la quale non può essere concessa a soggetti che si trovino in posizioni per le quali è prevista un’incompatibilità con l’esercizio della professione forense (cfr. pareri 14 aprile 2000, n. 124 e 14 dicembre 2005, n. 93), come è nel caso di specie, essendo il pubblico impiego incompatibile con l’attività di avvocato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del R.D. 1578/1933.

L’Ordine richiedente richiama l’orientamento di questa Commissione, che ha ritenuto incompatibile la pratica forense con la condizione di membro delle forze dell’ordine o di corpi militari (da ultimo confermato con il già citato parere 14 dicembre 2005, n. 93). Tale riferimento non è, ad avviso della Commissione, conferente, atteso che le motivazioni che hanno portato a ravvisare un’incompatibilità tra la pratica forense e l’appartenenza a tali corpi si fondano sul regime di subordinazione e sulla disciplina militare che caratterizza i relativi ordinamenti, oltre che, nel caso di appartenenti alle forze di polizia, nell’incomponibile conflitto tra segreto professionale e dovere di ufficio”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 13 luglio 2006, n. 45

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 45 del 13 Luglio 2006
- Consiglio territoriale: COA Voghera, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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