La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La questione sottoposta non riguarda un conflitto di competenza tra Consigli dell’Ordine (la cui soluzione spetterebbe al Consiglio nazionale in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 49 del r.d.l. 1578/1933) bensì un’ipotesi di astensione volontaria dei membri del Consiglio, i quali riconoscono l’esistenza di elementi ostativi all’esercizio di una funzione giudicante nella fattispecie concreta.
In tal senso deve applicarsi il disposto dell’art. 2 del d.lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, il quale prevede che, nei casi di ricusazione ed in quelli – assimilati – di astensione, in luogo del Consiglio dell’Ordine circondariale decida il Consiglio distrettuale, anche nel merito.
Perciò, nell’ipotesi in esame il Consiglio dell’Ordine che intendeva astenersi dall’esame dell’esposto del cliente, avrebbe dovuto inviarlo, con la relativa documentazione, non all’Ordine viciniore bensì a quello insediato presso la sede della Corte d’Appello.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2006, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 13 Luglio 2006- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera (quesito)
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