Il quesito (del COA di Vigevano) verte sulla possibilità di esentare da un anno di pratica forense un soggetto che abbia conseguito il diploma di specializzazione presso una scuola di specializzazione biennale per le professioni legali durante il secondo anno di pratica.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Affinché il praticante avvocato possa ottenere la sostituzione di un anno di pratica con la frequenza ad una scuola di specializzazione occorre che questa sia tra quelle istituite presso le università ad opera dell’art. 16, d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398. In tal caso, per espressa disposizione del D.M. Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, il praticante ha diritto al riconoscimento in parola.

Detto beneficio non è invece invocabile con attestati di frequenza a corsi di diverso tipo.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 24 maggio 2006, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 24 Maggio 2006
- Consiglio territoriale: COA Vigevano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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