La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
“La reiscrizione del praticante che abbia già compiuto il prescritto periodo di pratica non è esplicitamente vietata dalla legge (come hanno affermato le recenti sentenze Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2005, nn. 6685 e da 6689 a 6694) però concreta un atto che va oltre lo scopo al quale la pratica forense è preordinata, e l’orientamento di questa Commissione è pertanto nel senso che la cancellazione dal registro nel giorno di consegna del certificato di compiuta pratica sia una prassi più che legittima.
Il fatto che il praticante non abbia chiesto l’abilitazione al patrocinio nel periodo a sua disposizione dipende da una libera scelta dello stesso e non pare sussistere una ragione meritevole per conferire tale beneficio dopo il termine del percorso formativo legislativamente previsto. In quest’ottica deve aversi anche riguardo alla circostanza che l’abilitazione provvisoria concreta una deroga rispetto alle ordinarie regole in tema di esercizio della professione, deroga che deve quindi avere un preciso riscontro nell’effettiva sussistenza di un percorso formativo in capo al praticante avvocato.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 24 maggio 2006, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 24 Maggio 2006- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera (quesito)
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